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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 181)
Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 settembre 1972, n. 41.

Art. 4

(1) Nel caso contemplato al secondo comma dell'articolo 2 l'Amministrazione provinciale stipula con il concessionario la convenzione per il ritiro dell'energia.

(2) Nel caso contemplato al primo comma dell'articolo 3 l'Amministrazione provinciale stipula, oltre alla convenzione di cui al comma precedente, una convenzione per il vettoriamento con l'esercente la linea ad alta tensione.

(3) Per ogni concessione di cui al secondo comma dell'articolo 1 la potenza massima di prelievo, in kW, salvo diverso accordo con il concessionario, è data dal prodotto 0,0251 per la potenza nominale media di concessione. Per ogni concessione di cui al terzo comma dell'articolo 1, la potenza massima di prelievo, in kW, salvo diverso accordo con il concessionario, è data dal prodotto della potenza nominale media di concessione per 0,0456 se consegnata in alta tensione e per 0,0342 seconsegnata in cabina di trasformazione in bassa tensione. Entro tale potenza, l'Amministrazione provinciale ha facoltà di utilizzare l'energia secondo le proprie necessità.4) 

(4) Le convenzioni avranno di regola la durata di un anno e si rinnovano tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da parte dell'Amministrazione provinciale o da parte del concessionario con il consenso della Provincia almeno tre mesi prima della scadenza.5) 

(5) In ordine alle condizioni di fornitura e per eventuali forniture di integrazione alle imprese distributrici si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capitolo sesto del provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto 1961 e successive modificazioni ed integrazioni.

4)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 3 della L.P. 17 dicembre 1981, n. 33.
5)
Il comma 4 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 21 gennaio 1975, n. 10.