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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 181)
Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 settembre 1972, n. 41.

Art. 3

(1) Quando l'Amministrazione provinciale chiede la consegna dell'energia da parte di un concessionario in una zona attraversata da linee ad alta tensione di enti o imprese diverse dal medesimo, ma collegate con la centrale dello stesso, l'energia viene fornita sulla linea disponibile nella zona, dal soggetto diverso dal concessionario, tenuto conto delle perdite su questa linea.

(2) In tal caso l'Amministrazione provinciale rivolge la richiesta di derivazione di cui all'articolo 2 all'esercente della linea, diverso dal concessionario, e corrisponde allo stesso un compenso pari al costo del vettoriamento. In caso di disaccordo tra le parti circa tale costo decide il comitato provinciale dei prezzi.