In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 181)
Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 5 settembre 1972, n. 41.

Art. 2

(1) L'energia di cui all'articolo 1 deve essere fornita dal concessionario con la potenza di cui all'articolo 4, nel punto della linea ad alta tensione o nella cabina di trasformazione a bassa tensione indicato dall'Amministrazione provinciale.3) 

(2) Quando il concessionario è presente con proprie linee ad alta tensione nella zona in cui l'Amministrazione provinciale chiede la fornitura di energia, l'Amministrazione chiede al concessionario l'allacciamento. Entro 30 giorni dalla data della richiesta il concessionario deve comunicare all'Amministrazione provinciale le condizioni per l'esecuzione della derivazione ed il relativo preventivo di spesa.

(3) La spesa per la derivazione deve limitarsi ai lavori strettamente necessari per l'esecuzione della derivazione e dell'eventuale sezionamento della linea. La spesa comprenderà il costo a piè d'opera dei materiali impiegati, più la manodopera e le spese generali assunte pari al 20% degli importi predetti. In mancanza di accordo tra le parti in merito alla modalità ed alla spesa per la derivazione, deciderà il comitato provinciale dei prezzi.

(4) Il concessionario, avuta la comunicazione di accettazione delle condizioni di derivazione, esegue, salvo diversi accordi con l'Amministrazione provinciale, entro 60 giorni dal versamento del relativo importo i lavori necessari per la derivazione elettrica.

3)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 17 dicembre 1981, n. 33.