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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 181)
Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 settembre 1972, n. 41.

Art. 11

(1) I concessionari di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge comunicheranno all'Amministrazione provinciale entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno i kWh ad essa forniti nei semestri 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.12) 

(2) La liquidazione del compenso unitario viene fatta dall'Amministrazione provinciale entro il 20 agosto, rispettivamente 20 febbraio.

(3) Il pagamento del compenso deve essere effettuato direttamente al tesoriere provinciale entro il 31 agosto e la fine di febbraio di ogni anno.

(3/bis) L'Amministrazione provinciale provvede comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno a versare al consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige l'importo del sovraccanone corrispondente alla potenza nominale media di concessione.13) 

(4) Il termine di prescrizione per il conguaglio degli errori di liquidazione, nonché il conguaglio per modifiche o rettifica della potenza nominale media di concessione è quello stabilito dalle leggi statali in materia.14) 

12)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 17 dicembre 1981, n. 33.
13)
Il comma 3/bis è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 17 dicembre 1981, n. 33.
14)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 15 novembre 1973, n. 71.