(1) Entro 15 giorni dalla notifica del decreto di concessione o dal rilascio dell'autorizzazione all'inizio dell'esercizio, i concessionari di una grande derivazione idroelettrica devono presentare all'Amministrazione provinciale una denuncia contenente le seguenti indicazioni:
(2) I concessionari devono denunciare preventivamente all'Amministrazione provinciale tutte le modificazioni agli impianti di derivazione e produzione. Nel caso di cessione, rinuncia o decadenza della concessione il concessionario deve farne denuncia entro i 15 giorni successivi.
(3) L'Amministrazione provinciale ha facoltà di richiedere ai concessionari ed all'ufficio tecnico imposte di fabbricazione i dati di produzione elettrica annua dei singoli impianti in concessione.