In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 20 agosto 1972, n. 151)
Legge di riforma dell'edilizia abitativa

1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 22 agosto 1972, n. 39.

Art. 1-35 2)

2)
Abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

Art. 35/bis 3) delibera sentenza

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 29.03.2007 - Zone produttive - assegnazione di terreni - obblighi e prescrizioni: valgono per ogni singola assegnazione
3)
L' art. 35/bis è stato inserito dall'art. 31 della L.P. 24 novembre 1980, n. 34, sostituito dall'art. 5 della L.P. 21 gennaio 1986, n. 3, modificato dall'art. 11 della L.P. 23 giugno 1992, n. 21, e da ultimo abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 35/ter 2)

2)
Abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

Art. 35/quater 4)

4)
L'art. 35/quater è stato inserito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 13 marzo 1995, n. 5, e poi abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.

Art. 35/quinquies (Incentivi per l'acquisizione di aree produttive)  delibera sentenza

(1) Al fine di garantire lo sviluppo economico dell'Alto Adige, incrementare la concorrenzialità delle imprese altoatesine e incentivare il mantenimento e lo sviluppo qualitativo del livello occupazionale, la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto della normativa comunitaria vigente sugli aiuti di Stato, incentiva l'acquisto, in proprietà o mediante leasing, di aree produttive di cui all'articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, da parte di imprese che esercitano prevalentemente attività industriale, artigianale o di commercio all'ingrosso, per l'insediamento e l'ampliamento delle imprese stesse:

  1. secondo la procedura di assegnazione di cui agli articoli da 46 a 50/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;
  2. secondo la procedura contrattuale di cui all'articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;
  3. mediante l'acquisto del terreno da privati.

(2) Nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), in merito agli obblighi a carico del beneficiario trovano applicazione le disposizioni della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.

(3) Alle piccole e medie imprese (PMI) la Giunta provinciale può concedere contributi in unica soluzione o una riduzione del prezzo di assegnazione di pari entità.

(4) Alle imprese non rientranti nella categoria di cui al comma 3 possono essere concessi aiuti entro i limiti fissati dalla Commissione europea e previa notifica dello specifico progetto alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del Trattato CE. L'obbligo di notifica non sussiste per gli aiuti in regime "de minimis".

(5) Alle aziende aventi sede in zone svantaggiate, definite tali dalla Giunta provinciale, possono essere concesse maggiorazioni di contributo, nei limiti del regime "de minimis".

(6) In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge a carico del beneficiario, il contributo è revocato, in tutto o in parte, e deve essere restituito nella misura di seguito indicata, fatta salva l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 49/ter, commi 2 e 3, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché di cui all'articolo 2/bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche:

  1. per contributi concessi per l'acquisto di aree secondo la procedura di assegnazione e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche:
    1. in caso di violazione degli obblighi nei primi cinque anni di svolgimento dell'attività sul terreno agevolato, deve essere restituito l'intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali;
    2. in caso di violazioni degli obblighi dal sesto anno di attività sul terreno agevolato, il contributo da restituire è compreso nelle sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi di legge;
  2. per le aree per le quali è stato stipulato un contratto ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, o che sono state acquistate da privati, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2/bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche:
    1. in caso di violazione degli obblighi nei cinque anni successivi alla concessione dell'agevolazione, deve essere restituito l'intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali;
    2. in caso di violazione degli obblighi dal sesto anno successivo alla concessione dell'agevolazione, deve essere restituito il contributo concesso in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza del vincolo.

(7) Nelle zone produttive di interesse comunale il controllo dell'osservanza delle condizioni e disposizioni che regolano le assegnazioni è di competenza del comune. Qualora vengano accertate violazioni e applicate sanzioni, il comune ne dà comunicazione alla Provincia. La sanzione applicata è riscossa dal comune; la percentuale corrispondente al contributo è restituita alla Provincia.5)

massimeDelibera N. 487 del 15.03.2010 - Misure temporanee a sostegno delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi (modificata con delibera n. 1554 del 20.09.2010 e delibera n. 481 del 21.03.2011)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 422 del 13.12.2005 - Edilizia e urbanistica - zone produttive - vendita area dopo la realizzazione dell'azienda
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005 - Zuweisung von Gewerbegrund - Bezahlung der Preisdifferenz bei Verstoss gegen das Veräußerungsverbot - Gerichtsbarkeit bei Anfechtung der entsprechenden Zahlungsaufforderung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 434 del 30.09.2002 - Commercio - vendita al dettaglio - zona per insediamenti produttivi - ampliamento superficie - contrasto con direttive del piano provinciale
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 91 vom 09.04.2001 - Gewerbezonen - Verfall der Zuweisung - Nichtbeachtung der übernommenen Verpflichtungen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 20.09.2000 - Edilizia e urbanistica - zone produttive - vendita avvenuta dopo la realizzazione dell'azienda
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 03.08.2000 - Giurisdizione amministrativa e ordinaria - delibera di ingiunzione di pagamento del guadagno dovuto a rivendita di area produttiva agevolata - conferimento in società equivale a vendita
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000 - Zuweisung von Flächen in Gewerbegebieten - Verfallserklärung - keine Klage ohne Rechtschutzinteresse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito d'impresa - discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito - obbligo di motivazione del discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 20.05.1997 - Commercio al dettaglio in zone produttive: presupposti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 30.12.1996 - Recupero di denaro in caso di vendita di aree prima espropriate ed assegnate in zone produttive - irrilevanza delle motivazioni e del prezzo di vendita
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 57 del 11.03.1996 - Diniego di autorizzazione per il commercio al dettaglio - cd. zone miste per insediamenti produttivi
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 18 vom 12.02.1996 - Zonen für die Ansiedlung von Produktionsanlagen - Verfall der Zuseisung - BegründungVerwaltungstätigkeit - Widersprüchlichkeit mit vorhergehenden Willensäußerungen
5)
L'art. 35/quinquies è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10, successivamente modificato dall'art. 22 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5, dall'art. 16 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, dall'art. 35, comma 1, della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, ed infine, così sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 35/sexies

(1) La Provincia, i comuni, gli assegnatari o consorzi di questi ultimi provvedono a dotare le aree produttive delle necessarie infrastrutture. Nelle zone produttive di interesse provinciale la Provincia può realizzare servizi sociali a servizio della zona stessa.

(2) Di questi potranno essere dotate anche le zone di interesse comunale, laddove gli addetti impiegati nella zona e/o in quelle limitrofe ne giustifichino la necessità.

(3) Gli immobili destinati ai servizi sociali rimangono di proprietà della Provincia o dei comuni e possono essere dati in concessione per la gestione e manutenzione a comuni o appositi consorzi, pubblici o privati.

(4) Il comodato a titolo gratuito può essere concesso solo in favore di enti pubblici.6)

6)
L'art. 35/sexies è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

Art. 35/septies (Urbanizzazione di aree produttive)

(1) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, stabilisce i criteri per il riparto dei costi per l'urbanizzazione primaria delle aree produttive di cui all'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e per la determinazione della quota eventualmente a carico dell'ente competente per la zona produttiva. Può essere prevista la possibilità di derogare alla suddivisione proporzionale dei costi fra le imprese assegnatarie e i proprietari degli immobili. Per le zone produttive di interesse comunale la Provincia autonoma di Bolzano può concedere ai comuni un finanziamento della quota dei costi a loro carico fino al 100 per cento.7)

7)
L'art. 35/septies è stato inserito dall'art. 8, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche l'art. 8, comma 5, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 35/octies

(1) La Giunta provinciale può attribuire alla società Business Location Alto Adige le entrate derivanti dalla cessione di aree produttive nonché dalla riscossione di quella parte dei costi di urbanizzzazione che ai sensi delle rispettive disposizioni di legge sono addebitati rispettivamente alle imprese assegnatarie ed ai proprietari delle aree. Gli importi riscossi da tale titolo devono essere utilizzati per finanziare le attività della società o in relazione agli investimenti nel settore degli immobili. Per investimenti nel settore degli immobili la Giunta provinciale può prestare idonee garanzie.8)

8)
L'art. 35/octies è stato inserito dall'art. 8, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 36-49 2)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2)
Abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.