(1) Al fine di garantire lo sviluppo economico dell'Alto Adige, incrementare la concorrenzialità delle imprese altoatesine e incentivare il mantenimento e lo sviluppo qualitativo del livello occupazionale, la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto della normativa comunitaria vigente sugli aiuti di Stato, incentiva l'acquisto, in proprietà o mediante leasing, di aree produttive di cui all'articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, da parte di imprese che esercitano prevalentemente attività industriale, artigianale o di commercio all'ingrosso, per l'insediamento e l'ampliamento delle imprese stesse:
- secondo la procedura di assegnazione di cui agli articoli da 46 a 50/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;
- secondo la procedura contrattuale di cui all'articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;
- mediante l'acquisto del terreno da privati.
(2) Nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), in merito agli obblighi a carico del beneficiario trovano applicazione le disposizioni della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.
(3) Alle piccole e medie imprese (PMI) la Giunta provinciale può concedere contributi in unica soluzione o una riduzione del prezzo di assegnazione di pari entità.
(4) Alle imprese non rientranti nella categoria di cui al comma 3 possono essere concessi aiuti entro i limiti fissati dalla Commissione europea e previa notifica dello specifico progetto alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del Trattato CE. L'obbligo di notifica non sussiste per gli aiuti in regime "de minimis".
(5) Alle aziende aventi sede in zone svantaggiate, definite tali dalla Giunta provinciale, possono essere concesse maggiorazioni di contributo, nei limiti del regime "de minimis".
(6) In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge a carico del beneficiario, il contributo è revocato, in tutto o in parte, e deve essere restituito nella misura di seguito indicata, fatta salva l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 49/ter, commi 2 e 3, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché di cui all'articolo 2/bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche:
- per contributi concessi per l'acquisto di aree secondo la procedura di assegnazione e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche:
- in caso di violazione degli obblighi nei primi cinque anni di svolgimento dell'attività sul terreno agevolato, deve essere restituito l'intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali;
- in caso di violazioni degli obblighi dal sesto anno di attività sul terreno agevolato, il contributo da restituire è compreso nelle sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi di legge;
- per le aree per le quali è stato stipulato un contratto ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, o che sono state acquistate da privati, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2/bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche:
- in caso di violazione degli obblighi nei cinque anni successivi alla concessione dell'agevolazione, deve essere restituito l'intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali;
- in caso di violazione degli obblighi dal sesto anno successivo alla concessione dell'agevolazione, deve essere restituito il contributo concesso in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza del vincolo.
(7) Nelle zone produttive di interesse comunale il controllo dell'osservanza delle condizioni e disposizioni che regolano le assegnazioni è di competenza del comune. Qualora vengano accertate violazioni e applicate sanzioni, il comune ne dà comunicazione alla Provincia. La sanzione applicata è riscossa dal comune; la percentuale corrispondente al contributo è restituita alla Provincia.5)