In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 20 agosto 1972, n. 151)
Legge di riforma dell'edilizia abitativa

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 22 agosto 1972, n. 39.

Art. 35/octies

(1) La Giunta provinciale può attribuire alla società Business Location Alto Adige le entrate derivanti dalla cessione di aree produttive nonché dalla riscossione di quella parte dei costi di urbanizzzazione che ai sensi delle rispettive disposizioni di legge sono addebitati rispettivamente alle imprese assegnatarie ed ai proprietari delle aree. Gli importi riscossi da tale titolo devono essere utilizzati per finanziare le attività della società o in relazione agli investimenti nel settore degli immobili. Per investimenti nel settore degli immobili la Giunta provinciale può prestare idonee garanzie.8)

8)
L'art. 35/octies è stato inserito dall'art. 8, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.