(1) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, stabilisce i criteri per il riparto dei costi per l'urbanizzazione primaria delle aree produttive di cui all'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e per la determinazione della quota eventualmente a carico dell'ente competente per la zona produttiva. Può essere prevista la possibilità di derogare alla suddivisione proporzionale dei costi fra le imprese assegnatarie e i proprietari degli immobili. Per le zone produttive di interesse comunale la Provincia autonoma di Bolzano può concedere ai comuni un finanziamento della quota dei costi a loro carico fino al 100 per cento.7)