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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 20 agosto 1972, n. 151)
Legge di riforma dell'edilizia abitativa

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 22 agosto 1972, n. 39.

Art. 35/septies (Urbanizzazione di aree produttive)

(1) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, stabilisce i criteri per il riparto dei costi per l'urbanizzazione primaria delle aree produttive di cui all'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e per la determinazione della quota eventualmente a carico dell'ente competente per la zona produttiva. Può essere prevista la possibilità di derogare alla suddivisione proporzionale dei costi fra le imprese assegnatarie e i proprietari degli immobili. Per le zone produttive di interesse comunale la Provincia autonoma di Bolzano può concedere ai comuni un finanziamento della quota dei costi a loro carico fino al 100 per cento.7)

7)
L'art. 35/septies è stato inserito dall'art. 8, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche l'art. 8, comma 5, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.