Pubblicata nel B.U. 19 dicembre 1967, n. 54.
(1) Ai centri di addestramento professionale agricolo cui sono annessi convitti e con più di 50 alunni può essere assegnato un segretario, un applicato di segreteria e un bidello; ai centri con meno di 50 alunni può essere assegnato un applicato di segreteria.