Pubblicata nel B.U. 19 dicembre 1967, n. 54.
(1) Allo scopo di coordinare l'attività extrascolastica con l'insegnamento, sono parificate cinque ore di servizio extrascolastico con tre ore di insegnamento. Il personale insegnante con meno di 24 ore settimanali di insegnamento è tenuto a prestare tante ore di servizio in attività extrascolastiche quante sono necessarie per raggiungere l'equivalente alle 24 ore settimanali di insegnamento applicando alla differenza la proporzione 3:5.