Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
(1) Per quanto non è contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nel Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nel regolamento generale per i laboratori provinciali, approvato con R.D. 16 gennaio 1927, n. 155, nell'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, approvato con legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche.