Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
(1) I proventi da analisi e da esami fatti nell'interesse dei privati, a sensi del precedente articolo 12, sono destinati alla gestione del Laboratorio, (detratto il 50% che va devoluto mensilmente a favore del personale tecnico, del personale di preparazione, del personale amministrativo e di quello ausiliario del Laboratorio.)
(2) (3) 7)
Implicitamente abrogati dall'art. 7 della L.P. 12 luglio 1974, n. 2.