Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
(1) Per il collocamento a riposo e il trattamento di quiescenza del personale del Laboratorio valgono le norme di cui all'articolo 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, ferma restando la applicazione dell'articolo 90, ultimo comma, del Testo unico delle leggi sanitarie per il personale tecnico della sezione medico-micrografica.
(2) La Provincia integra il trattamento di quiescenza in forma di pensione corrisposta al personale medico iscritto presso la Cassa pensioni sanitari fino alla misura prevista dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali per il personale ivi iscritto con uguale anzianità di iscrizione. 6)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 51 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.