Pubblicata nel B.U. 1° settembre 1959, n. 36.
(1) Per ogni dipendente è tenuto presso l'ufficio del personale dell'Amministrazione provinciale un fascicolo personale ed uno stato matricolare.
(2) Il fascicolo personale deve contenere, debitamente registrati e classificati, tutti i documenti che possono interessare la carriera.
(3) Nello stato matricolare devono essere indicati i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso altre amministrazioni pubbliche, i provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera, al trattamento economico ed alla pensione, nonché lo stato di famiglia con le relative variazioni e tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni.