Pubblicata nel B.U. 1° settembre 1959, n. 36.
(1) Il capo di gabinetto coadiuva il Presidente della giunta provinciale nella sua opera personale. Esso è scelto dal Presidente della giunta provinciale tra il personale della carriera direttiva; l'incarico è deliberato dalla Giunta. Per la durata dell'incarico al capo di gabinetto compete, in ogni caso, il trattamento economico del capo di ripartizione.
(2) - (8)4)
I commi 2-8 sono stati implicitamente abrogati dall'art. 15 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.