Pubblicata nel B.U. 1° settembre 1959, n. 36.
(1) Nelle sedute in cui la Giunta provinciale esercita le funzioni di amministrazione attiva, il segretario della Giunta è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal vicesegretario della Giunta. Nelle sedute in sede di vigilanza e tutela funge da segretario del collegio il capo ripartizione enti locali o in sua assenza il funzionario che lo sostituisce nella direzione della ripartizione.3)
L'art. 13 è stato modificato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.