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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 31)
Istruzione professionale degli apprendisti del commercio, dell'industria e dell'artigianato

1)

Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1955, n. 27.

Art. 1

(1) L'istruzione professionale degli apprendisti è regolata dalle disposizioni della presente legge. Nulla è innovato alle altre disposizioni della legge statale 19 gennaio 1955, n. 25. Spetta alla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per l'istruzione professionale, decidere sulle controversie che sorgessero circa l'assoggettamento alla legge.

(2) La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire un proprio servizio di orientamento professionale anche al fine di cui all'articolo 5 della legge statale citata.

Art. 2

(1) L'istruzione impartita nella scuole professionali integra il tirocinio dell'apprendista nell'azienda.

(2) Le scuole professionali sono istituti d'istruzione in cui gli apprendisti, dopo l'espletamento dell'istruzione elementare obbligatoria, vengono educati ed istruiti per essere avviati all'esercizio di una professione.

(3) Compito della scuola professionale è di ampliare ed approfondire la formazione culturale in relazione ai postulati della Costituzione dello Stato ed alle esigenze dell'attività professionale.

Art. 3

(1) Sono scuole professionali generali quelle il cui programma d'insegnamento comprende solo materie ugualmente utili agli apprendisti dell'artigianato, dell'industria e del commercio. Sono scuole tecnico-professionali quelle il cui programma mira alla formazione tecnico-professionale per una determinata professione o un gruppo di professioni affini; vi appartengono anche le scuole professionali commerciali, destinate alla formazione tecnicoprofessionale degli apprendisti del commercio.

(2) Nel caso in cui il programma d'insegnamento delle scuole tecnico-professionali comprenda solo le materie tecniche, alla frequenza delle medesime va abbinata la frequenza di una scuola professionale generale nei limiti del piano orario complessivo.

(3) Il programma è svolto:

  • a)  ad orario giornaliero completo in periodi di tempo dedicati esclusivamente alla istruzione scolastica;
  • b)  ad orario giornaliero ridotto durante un anno scolastico accanto alla occupazione dell' apprendista nell'azienda.

(4) Più scuole professionali, anche di tipo diverso, possono essere riunite dal punto di vista organizzativo in sezioni di un istituto.

Art. 4

(1) Circondari scolastici sono stabiliti nell'ambito di tutta la Provincia tali da assicurare alle scuole tecnico-professionali la frequenza di almeno dieci apprendisti obbligati; per le scuole professionali generali possono essere stabiliti sottocircondari tali comunque da assicurare la frequenza di almeno dodici apprendisti obbligati.

(2) I circondari sono stabiliti e le scuole sono istituite con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del Comitato provinciale per l'istruzione professionale, sentite le Giunte municipali interessate. La soppressione di scuole professionali e la modifica dei circondari è deliberata dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la istruzione professionale.

(3)  2)

2)

Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 12 della L.P. 6 dicembre 1972, n. 36.

Art. 5

(1) Le scuole professionali istituite in base alla presente legge sono pubbliche e la loro frequenza è obbligatoria e gratuita. Alle scuole professionali istituite da Enti, associazioni o privati è riconosciuta, su richiesta, la parità con le scuole professionali della Provincia, se la scuola risponde alle norme generali sulla istruzione professionale della presente legge e ne è dimostrata la possibilità di finanziamento continuativo. Il riconoscimento è operato con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale.

Art. 6

(1) Per l'effettuazione dell'istruzione professionale degli apprendisti possono essere utilizzati, d'intesa con l'autorità scolastica competente, le sedi ed i mezzi didattici delle scuole pubbliche. Per quanto riguarda gli oneri a carico dei Comuni riguardo alle scuole professionali di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 91, lettera f) del T.U. della L.C.P., approvato con R.D. L. 3 marzo 1934, n. 383. La Provincia provvede o contribuisce all'attrezzatura tecnico-didattica.

(2) La Provincia può stipulare convenzioni con Enti diversi dai Comuni o con privati per procurare i locali da adibire alla istruzione professionale.

(3) La Provincia può costruire od acquistare o contribuire alla costruzione o all'acquisto di edifici o di parti di edifici da destinarsi alla istruzione professionale.

Art. 7   3)

3)

Omissis.

Art. 8

(1) Le materie d'insegnamento, tra cui la religione, il numero annuale delle ore d'insegnamento per ciascuna materia ed i programmi di esame, coordinati con i programmi di tirocinio, sono approvati dalla Giunta provinciale, su proposta del Comitato provinciale per l'istruzione professionale. I programmi d'insegnamento sono approvati dal Comitato provinciale per l'istruzione professionale.

(2) La durata e l'orario dell'insegnamento professionale vengono fissati, con riguardo alle condizioni locali, dal Comitato provinciale per l'istruzione professionale.

Art. 9

(1) Il datore di lavoro ha l'obbligo di accordare all'apprendista i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria della scuola professionale e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia all'obbligo di tale frequenza.

(2) A tale scopo l'Ufficio di collocamento comunica volta a volta i nominativi degli apprendisti assunti o dimissionati alla direzione del circondario competente per territorio. Questa comunica al datore di lavoro la avvenuta iscrizione dell'apprendista, l'inizio, la durata e l'orario dell'istruzione professionale.

(3) All'inosservanza degli obblighi di cui al primo comma si applicano le sanzioni previste dagli articoli 23 e 29 della legge statale 29 gennaio 1955, n. 25.

Art. 10

(1) L'apprendista è obbligato a frequentare la scuola professionale di cui alla presente legge. L'obbligo sorge con l'inizio del rapporto di apprendistato; in caso di inizio ad anno scolastico inoltrato, al punto da non permettere più un adeguato profitto, la frequenza della scuola avverrà l'anno scolastico successivo. L'obbligo non sussiste per gli apprendisti che frequentano regolarmente la scuola tecnica o che siano in possesso di licenza della medesima.

(2) Al termine del tirocinio e del corso di istruzione professionale gli apprendisti sostengono l'esame di idoneità. L'esame di idoneità deve provare che il giovane possiede la capacità e le cognizioni necessarie all'esercizio della professione che ha formato oggetto dell'apprendistato.

Art. 11

(1) Per gli esami di idoneità sono costituiti per uno o più circondari scolastici commissioni giudicatrici per ciascun gruppo professionale. Le commissioni, nominate con decreto del Presidente della giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, sono composte come segue:

  • a)  dal direttore della scuola circondariale della propria sezione, quale presidente;
  • b)  da due insegnanti, di cui uno del gruppo tecnico professionale;
  • c)  da un datore di lavoro e da un lavoratore del ramo professionale oggetto dell' esame, designato dalle associazioni professionali locali o provinciali di categoria.

Per il Presidente e per ogni membro deve essere nominato un supplente. 4)

(2) Chi ha superato l'esame di idoneità riceve un attestato di idoneità, rilasciato dalla Provincia. La qualifica ottenuta deve essere scritta sul libretto individuale di lavoro. Chi non ha superato l'esame, può chiedere alla commissione un attestato sull'esito nelle singole materie d'esame. Egli non è ammesso a ripetere l'esame se non dopo sei mesi, salvo che non si tratti di esame di riparazione per singole materie.

(3) Con apposito regolamento saranno stabilite le norme per lo svolgimento degli esami e sarà disciplinato il funzionamento delle commissioni. 5)

4)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 12 agosto 1965, n. 9.

5)

Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 2 della L.P. 12 agosto 1965, n. 9.

Art. 12   6)

6)

L'art. 12 è stato abrogato dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

Art. 13   7)

7)

L'art. 13 è stato abrogato dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

Art. 14

(1) L'esercizio dell'attività rivolta all'istruzione professionale degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza della Provincia.

(2) Alla vigilanza sulle scuole professionali provvedono:

  • 1)  il Comitato provinciale per l' istruzione professionale;
  • 2)  l' Assessore provinciale competente;
  • 3)  la Giunta provinciale.

(3) Alla ispezione delle scuole professionali provvedono ispettori provinciali per l'istruzione professionale.

Art. 15

(1) È costituito il Comitato provinciale per la formazione professionale quale organo consultivo della Provincia per tutti i settori e gradi della formazione ed elevazione professionale.

(2) Il Comitato adempie alle funzioni attribuitegli da leggi e regolamenti ed esprime parere:

  • a)  sul coordinamento di tutte le iniziative in materia di orientamento, formazione ed elevazione professionale nella provincia;
  • b)  sui programmi di studio;
  • c)  su tutte le questioni riguardanti la formazione professionale.

(3) Il Comitato provinciale per la formazione professionale è composto:

  • a)  dai membri della Giunta provinciale cui sono assegnati gli istituti professionali, le scuole professionali per gli apprendisti ed i corsi di addestramento professionale;
  • b)  da due consiglieri provinciali, eletti dal Consiglio, che non siano membri di Giunta;
  • c)  dal dirigente dell' Ufficio provinciale per l'addestramento professionale;
  • d)  dal dirigente del Servizio provinciale di orientamento professionale;
  • e)  dal dirigente dell' Ufficio provinciale per le scuole professionali per apprendisti;
  • f)  dal direttore dell' Ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato;
  • g)  dal capo dell' Ispettorato del Lavoro o da un suo delegato;
  • h)  da quattro rappresentanti degli imprenditori nominati esperti in materia di formazione professionale, scelti da una terna designata da ciascuna organizzazione provinciale, di cui
    •   uno del settore artigiano,
    •   uno del settore industriale,
    •   uno del settore commercio ed industria alberghiera,
    •   uno del settore agricoltura;
  • i)  da quattro rappresentanti dei lavoratori esperti in materia di formazione professionale nominati, scelti da una terna designata da ciascuna organizzazione provinciale.

(4) La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

(5) Il Comitato si suddivide in sottocomitati per la deliberazione su oggetti definiti, secondo il regolamento interno deliberato dal Comitato ed approvato dalla Giunta provinciale.

(6) I componenti del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale. Il Comitato è presieduto alternativamente da uno dei membri della Giunta provinciale, che ne fanno parte.

(7) Funge da Segretario un impiegato di uno degli ispettorati della formazione professionale o un insegnante della formazione professionale, nominato dalla Giunta provinciale. 8)

8)

L'art. 15 è stato sostituito dagli articoli 13 e 14 della L.P. 27 agosto 1962, n. 9, e modificato dall'art. 67 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

Art. 16

(1) Il Comitato Provinciale per l'istruzione professionale esercita le attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dal regolamento, adempie ai compiti ad esso affidati dalla Giunta provinciale, ha la più ampia facoltà di iniziativa e di proposta in merito di istruzione professionale e dà pareri su richiesta della Giunta provinciale o dell'Assessore competente. Le direttive elaborate dal Comitato sono rese obbligatorie con deliberazione della Giunta provinciale.

(2) Il Comitato Provinciale può deliberare quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

(3) Ai membri del Comitato Provinciale che non sono dipendenti dalla Provincia spetta un gettone di presenza fissato dalla Giunta provinciale su ogni giornata di riunione del Comitato. A coloro che risiedono fuori del capoluogo della Provincia spetta inoltre la rifusione delle spese effettive di viaggio. Oltre alle spese effettive di viaggio, ai membri del Comitato provinciale, che sono incaricati dallo stesso a recarsi fuori sede, spetta una indennità di trasferta, stabilita dalla Giunta provinciale.

Art. 17   9)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

9)

L'art. 17 è stato abrogato dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

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