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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 31)
Istruzione professionale degli apprendisti del commercio, dell'industria e dell'artigianato

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1)

Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1955, n. 27.

Art. 15

(1) È costituito il Comitato provinciale per la formazione professionale quale organo consultivo della Provincia per tutti i settori e gradi della formazione ed elevazione professionale.

(2) Il Comitato adempie alle funzioni attribuitegli da leggi e regolamenti ed esprime parere:

  • a)  sul coordinamento di tutte le iniziative in materia di orientamento, formazione ed elevazione professionale nella provincia;
  • b)  sui programmi di studio;
  • c)  su tutte le questioni riguardanti la formazione professionale.

(3) Il Comitato provinciale per la formazione professionale è composto:

  • a)  dai membri della Giunta provinciale cui sono assegnati gli istituti professionali, le scuole professionali per gli apprendisti ed i corsi di addestramento professionale;
  • b)  da due consiglieri provinciali, eletti dal Consiglio, che non siano membri di Giunta;
  • c)  dal dirigente dell' Ufficio provinciale per l'addestramento professionale;
  • d)  dal dirigente del Servizio provinciale di orientamento professionale;
  • e)  dal dirigente dell' Ufficio provinciale per le scuole professionali per apprendisti;
  • f)  dal direttore dell' Ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato;
  • g)  dal capo dell' Ispettorato del Lavoro o da un suo delegato;
  • h)  da quattro rappresentanti degli imprenditori nominati esperti in materia di formazione professionale, scelti da una terna designata da ciascuna organizzazione provinciale, di cui
    •   uno del settore artigiano,
    •   uno del settore industriale,
    •   uno del settore commercio ed industria alberghiera,
    •   uno del settore agricoltura;
  • i)  da quattro rappresentanti dei lavoratori esperti in materia di formazione professionale nominati, scelti da una terna designata da ciascuna organizzazione provinciale.

(4) La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

(5) Il Comitato si suddivide in sottocomitati per la deliberazione su oggetti definiti, secondo il regolamento interno deliberato dal Comitato ed approvato dalla Giunta provinciale.

(6) I componenti del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale. Il Comitato è presieduto alternativamente da uno dei membri della Giunta provinciale, che ne fanno parte.

(7) Funge da Segretario un impiegato di uno degli ispettorati della formazione professionale o un insegnante della formazione professionale, nominato dalla Giunta provinciale. 8)

8)

L'art. 15 è stato sostituito dagli articoli 13 e 14 della L.P. 27 agosto 1962, n. 9, e modificato dall'art. 67 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

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