(1) All'onere di lire 850 milioni derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 39 e 45 della presente legge, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità previsto dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
(2) Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
(3) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.