(1) L'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 1, 15,commi 2 e 3, 16, commi da 1 a 5, 17,17/bis, l7/ter, 17/quater, 18 e 18/ter è prescritta a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale.
(2) L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, 15, commi 4 e 5, 16, comma 7, è prescritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale. La dichiarazione di nullità comporta l'obbligo di traduzione, senza regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo.
(3) L'errata individuazione, ad opera dell'autorità procedente, della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullità.12)