(1) È delegato alle Province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ivi compresa la nomina dei comitati provinciali di cui al comma seguente.8)
(2) Nella provincia di Trento e di Bolzano i comitati provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni dei comitati regionali e sono presieduti dall'assessore ai trasporti della provincia, che sostituisce il componente di cui alla lettera c), primo comma, dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
(3) Nelle stesse province il componente di cui alla lettera b), primo comma, della commissione per le licenze previste dall'articolo 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della provincia competente per territorio, designato dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione di cui alla lettera f) dello stesso articolo.
(4) Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal riferimento alle province competenti per territorio.
(4/bis) È altresì delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni relative allo svolgimento dell'esame di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ivi compresa la nomina della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneità ed il rilascio del relativo attestato.9)