Pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1987, n. 301.
(1) La determinazione dei rimborsi spettanti alle Province ai sensi dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell'articolo 4/bis del presente decreto, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'articolo 1 che affluiscono direttamente alle Province, è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente delle rispettive giunte provinciali, tenendo conto di quanto stabilito dall comma 2 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.7)
L'art. 4/ter è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 429.