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In vigore al: 11/09/2012

42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 5261)
Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

1)

Pubblicato nella G.U. 28 dicembre 1987, n. 301.

Art. 1 2)

2)

Il comma 1 integra l'art. 2 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, comma 2 abroga l'art. 2 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 686.

Art. 2 3)

3)

L'art. 2 sostituisce l'art. 3 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 686.

Art. 3  delibera sentenza

(1) La regione e le province di Trento e di Bolzano sono titolari, ai sensi e nei limiti dell'articolo 16 dello statuto, delle funzioni di polizia amministrativa inerenti alle attribuzioni loro spettanti nelle materie ad esse trasferite ed elencate agli articoli 4, 5, 6 e, rispettivamente, 8, 9 e 10 dello statuto stesso.

(2) In caso di delega di funzioni amministrative statali alla regione o alle province, la delega si intende conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.

(3) In aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, i presidenti delle giunte provinciali esercitano, ai sensi dell'articolo 20, primo comma, dello Statuto, le funzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 6164) , che rientrano tra le materie di competenza provinciale di cui al comma 1. Nel caso in cui le province deleghino ai comuni proprie funzioni di polizia amministrativa tra quelle previste dal citato articolo 19, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad osservare le direttive emanate dai presidenti delle giunte provinciali per esigenze di pubblica sicurezza connesse con l'esercizio di dette funzioni.

(4) Le funzioni di cui ai numeri 14 e 17 del primo comma del citato articolo 19, non rientranti nelle competenze provinciali, sono attribuite ai comuni, che le esercitano, ai sensi e nei modi stabiliti dall'articolo medesimo, in aggiunta alle funzioni da essi esercitate in forza delle vigenti disposizioni.

(5) I presidenti delle giunte provinciali trasmettono ai rispettivi commissari del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale, urbana e rurale, e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.

(6) Ai soli fini dei controlli di pubblica sicurezza, resta ferma la facoltà degli ufficiali e degli agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia a norma dei precedenti commi, allo scopo di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle province e degli enti locali.

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4)

Vedi l'art. 19, comma 1, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112:

Art. 19

(1) Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

  1. il rilascio della licenza prevista dall'articolo 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

  2. il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'articolo 123;

  3. .....................................................................

  4. il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'articolo 103, primo e secondo comma;

  5. la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'articolo 68;

  6. la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'articolo 69;

  7. i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

  8. la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'articolo 86;

  9. la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 80;

  10. i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;

  11. le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'articolo 111;

  12. i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'articolo 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

  13. la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'articolo 124;

  14. la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'articolo 121;

  15. la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'articolo 156;

  16. i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

  17. la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'articolo 62;

  18. la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'articolo 126.

Art. 4 5)

5)

L'art. 4 sostituisce l'art. 8, comma 1 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 686.

Art. 5

(1) Il Governo della Repubblica, per il tramite del commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione Trentino-Alto Adige e rispettivamente alle Province di Trento e Bolzano, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 5/bis

(1) Salvo quanto diversamente disposto dalle norme di attuazione dello statuto che disciplinano la delega, per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, la regione e le province autonome osservano il rispettivo ordinamento organizzativo e contabile.

(2) Nel caso in cui l'esercizio delle predette funzioni delegate comporti l'acquisizione di diritti, la regione ovvero le province provvedono ad acquisire al proprio bilancio le entrate conseguenti. Di tali entrate si tiene conto ai fini della determinazione dei rimborsi spettanti alla regione ovvero alle province autonome ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e successive modifiche ed integrazioni.6)

6)

L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 275.

Art. 6  delibera sentenza

(1) Spetta alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province di Trento e di Bolzano, nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 e, rispettivamente, 8 e 9 dello statuto, provvedere all'attuazione dei regolamenti della Comunità economica europea, ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione.

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Art. 7  delibera sentenza

(1) La Regione e le Province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari.

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Art. 8  delibera sentenza

(1) Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione o la provincia interessata, un congruo termine per provvedere.

(2) Qualora l'inattività degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi.

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Art. 9

(1) La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative della regione e delle province riguardanti le corrispondenti materie di rispettiva competenza elencate negli articoli 4, 5, 8 e 9 dello statuto.

(2) Le funzioni amministrative in materia di "polizia locale, urbana e rurale" vengono disciplinate con legge provinciale nel rispetto dell'articolo 9, punti 1 e 6, e dell'articolo 20 dello statuto stesso.

(3) Fra le funzioni amministrative trasferite alla regione e alle province con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10  delibera sentenza

(1) Fermo restando quanto previsto nel comma 3 dell'articolo 9, è attribuita alla regione e alle province, in aggiunta alle funzioni amministrative già di loro competenza, ogni altra funzione amministrativa che, dismessa dallo Stato, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel territorio della suddetta regione, sia ancora di competenza statale nel territorio stesso, nonché ogni altra funzione amministrativa che dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sia stata comunque conferita alle regioni a statuto ordinario e non sia stata ancora estesa alla regione o alle province.

(2) Restano salvi i procedimenti di intesa che vengono esercitati nella forma e nei modi previsti dalle vigenti norme di attuazione.

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Art. 11

(1) Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino per competenza propria o delegata alla regione o alle province, vengono delegate ai predetti enti in applicazione dell'articolo 16 dello statuto speciale.

(2) Le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora riguardino materie comprese negli articoli 4 e 8 dello statuto speciale, sono trasferite, rispettivamente, alla regione o alle, province autonome per la parte che già non spetti loro per competenza propria.

(3) Le funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni a statuto ordinario, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla regione o alle province autonome, sono delegate ai predetti enti in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Art. 12

(1) Sono estesi alla regione e alle province, in quanto non ne siano già investite, ogni facoltà o potere attribuiti alle regioni a statuto ordinario con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle condizioni, con le modalità ed entro i limiti per esse previsti.

Art. 13 7)

7)

L'art. 13 integra l'art. 19 del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49.

Art. 14 8)

8)

L'art. 14 integra l'art. 8, lett. g) del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.

Art. 15  delibera sentenza

(1) Le funzioni amministrative che le leggi generali dello Stato conferiscono ai comuni, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, debbono intendersi conferite direttamente anche ai comuni siti nelle province di Trento e di Bolzano, qualora non rientrino nelle materie di competenza della regione o delle province. A questo titolo, e negli stessi limiti, debbono intendersi trasferite ai citati comuni le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(2) Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale. Tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni.9)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 236 del 19.07.2004 - Conferimento di funzioni ai Comuni - Potere sostitutivo del Governo - Funzioni del Commissario del Governo
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massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 412 del 18.12.2001 - Tutela dall'inquinamento delle acque - Disciplina degli scarichi e previsione di sanzioni penali
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 520 del 21.11.2000 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Contributi sui canoni di locazione
9)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 275.

Art. 16 10)

10)

L'art. 16 sostituisce l'art. 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 472.

Art. 17

(1) Spetta alla regione e alle province l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati, da parte di enti pubblici locali e delle persone giuridiche private, di cui all'articolo 17 della legge 11 marzo 1972, n. 118, operanti nell'ambito del rispettivo territorio, nelle materie di loro competenza.

(2) Nelle materie che esulano dalla competenza della regione e delle province, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano per gli enti pubblici locali operanti nell'ambito del rispettivo territorio e per le persone giuridiche private di cui all'articolo 18 della citata legge 11 marzo 1972, n. 118.

Art. 18

(1) Le materie "miniere comprese le acque minerali e termali", "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale" e "assistenza scolastica universitaria" sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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