(1) La delega conferita al commissario del Governo per la provincia di Bolzano con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, deve intendersi riferita anche alle assunzioni fuori concorso e alle immissioni in ruolo di personale, nonché all'adozione ed emanazione di tutti gli altri atti che sono o saranno attribuiti alla competenza delle amministrazioni centrali dello Stato e degli organi centrali delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo, concernenti il personale di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
(2) Si intendono, altresì, attribuiti alla competenza del commissario del Governo i provvedimenti di assunzione fuori concorso od immissioni in ruolo demandati dalla legge statale agli organi delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.
(3) Il commissario del Governo applica le norme sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e le norme comunque concernenti l'assunzione di personale statale e, per il personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni ad ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modifiche.
(4) Restano salve le competenze, diverse da quelle conferite al commissario del Governo, attribuite o che potranno essere attribuite, con legge, alle amministrazioni periferiche dello Stato, ed agli organi periferici delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.