(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.
(2) Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del predetto personale, attualmente esercitate dai suoi organi centrali e periferici, sono delegate alla provincia di Bolzano nell'osservanza delle norme del presente decreto. La provincia esercita le funzioni predette a far data dal 1° gennaio 1996.2)
(3) La provincia ha potestà di disciplinare con proprie leggi la materia di cui al comma precedente, per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotti ai sensi dell'articolo 9 e per la miglior utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica, nonché per una più efficace organizzazione della scuola.2)