(1) Agli istituti autonomi costituiti dalla regione ai sensi del precedente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro cui spetta la vigilanza sull'ente od istituto interessato, su richiesta della regione o in caso di decentramento generale di funzioni nel sistema previdenziale, possono essere attribuite anche funzioni esercitate dall' I.N.P.S., dall' I.N.A.I.L. e da altri enti od istituti operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali.
(2) Il decreto detta le disposizioni necessarie, anche di carattere finanziario, per assicurare il coordinamento tra le funzioni attribuite agli istituti costituiti dalla regione e quelle che continueranno ad essere esercitate dagli enti od istituti costituiti o disciplinati con legge dello Stato.
(3) Il personale addetto agli uffici degli enti od istituti previdenziali che operano nel territorio regionale e che per effetto dell'applicazione del primo comma del presente articolo debbano essere ristrutturati o soppressi, ha diritto di chiedere il trasferimento agli istituti autonomi costituiti dalla regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di istituzione dei relativi ruoli organici.
(4) Al personale trasferito ai sensi del comma precedente è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
(5) Nell'espletamento delle attribuzioni loro conferite a norma del presente articolo gli istituti autonomi costituiti dalla regione si atterranno alle norme contenute nelle leggi dello Stato ed in eventuali leggi regionali per la loro attuazione, al fine di assicurare efficienza ed economicità alla gestione dei servizi.