(1) Le quote di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto devono essere raggiunte entro 30 anni dalla data di entrata in vigore dello statuto.
(2) Fino al raggiungimento delle quote suddette, la percentuale dei posti da assegnare nei singoli concorsi, agli appartenenti dei gruppi linguistici tedesco e ladino può essere determinata, nell'ambito delle intese di cui all'articolo 13, in misura superiore a quella risultante dall'applicazione del precedente articolo 16.
(3) Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino l'effettiva attribuzione della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità, risultanti nelle singole amministrazioni e carriere, possono essere assommate per il raggiungimento dei quozienti interi, da utilizzare, nell'ambito delle intese di cui sopra, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 17 del presente decreto.57)
(4) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, nel periodo di cui al primo comma sono considerati vacanti anche i posti occupati da personale che ha presentato domanda di trasferimento fuori della provincia di Bolzano.
(5) Nelle domande di cui al comma precedente gli interessati possono indicare una terna di sedi di preferenza ed hanno diritto al trattamento economico previsto per i trasferimenti di ufficio.
(6) Al fine di attuare il disposto di cui al primo comma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22, si avvale anche del disposto dell'articolo 199 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, per il trasferimento ad altra amministrazione di singoli o di contingenti di impiegati nell'ambito provinciale.
(7) Nei posti da mettere a concorso ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 non sono compresi quelli occupati da personale che ha preso servizio nella provincia di Bolzano dopo il 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, purché già residente nella provincia di Bolzano alla data suddetta.