(1) Per la nomina dei giudici tributari delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado di Bolzano, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è richiesto quale requisito l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto ovvero, per i componenti nominati in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ed in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'attestato conseguito seconda le disposizioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, riferito alla carriera direttiva.
(2) Le commissioni di cui al comma 1 devono essere composte in misura paritetica da giudici appartenenti al gruppo linguistico italiano e tedesco.
(3) Gli attuali componenti delle commissioni tributarie non possono essere confermate alla scadenza del loro incarico se non sono in possesso degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui a comma 1. Detti componenti non possono in ogni caso continuare a svolgere le funzioni di giudice delle commissioni tributarie oltre la data di scadenza indicata nell'attuale decreto di nomina se non in possesso dei predetti attestati di bilinguismo.
(4) Per i provvedimenti attinenti ai giudici tributari di 1° e 2° grado di Bolzano alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia tributaria partecipa con voto consultivo un rappresentante eletto dai giudici tributari di Bolzano, che sia già in possesso dell'attestato di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
(5) Ferme restando per il personale amministrativo delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado di Bolzano le disposizioni del presente decreto; detto personale deve comunque essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui all'articolo 4 corrispondente al titolo di studio che era stato richiesto per l'accesso al profilo professionale rivestito.
(6) È istituito il ruolo locale del personale delle segreterie delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado in Provincia di Bolzano, di cui alle tabelle allegate al presente decreto contrassegnate con i numeri 25 e 26.55)