(1) L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca è affidato ad una o più commissioni nominate con decreto del Commissario del Governo, d'intesa con il presidente della giunta provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa giunta.
(2) Nelle intese di cui al comma 1 sono, altresì, fissati i criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini degli attestati di cui all'articolo 4, nonché le modalità di svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie.
(3) Resta ferma la facoltà di nominare nelle commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o pubblici impiegati in posizione di comando.
(4) Tutti i commissari devono aver piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue.
(5) L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame deve essere trasmesso al commissario del Governo ed alla provincia di Bolzano.
(6) Le intese di cui al presente articolo saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
(7) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, secondo comma, la conoscenza della lingua ladina viene accertata, per I'accesso ai profili professionali indicati dall'articolo 5/bis e dai relativi provvedimenti di attuazione, con un colloquio e, per l'accesso agli altri profili professionali, con prova scritta e colloquio. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 4. L'accertamento viene effettuato da una commissione composta da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominata: per un triennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del Commissario del Governo.
(8) La commissione sarà assistita da personale di segreteria preferibilmente appartenente al gruppo linguistico ladino, nominato con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata conoscenza della lingua ladina.
(9) L'accertamento della conoscenza della lingua ladina effettuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è parimenti valido ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 17.5)
(9/bis) Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, corrispondono ai livelli A2, B 1, B2, C1 sono rispettivamente equipollenti agli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 1), 2), 3) e 4). Qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui al predetto articolo 4 è attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua.6)
(9/ter) Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e i titoli di studio universitari di primo o di secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4). 6)
(9/quater) I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori, se conseguiti rispettivamente in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana ed in una di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4). 6)
(9/quinquies) Le disposizioni di cui ai commi 9/ter e 9/quater non si applicano qualora taluno dei titoli di studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia l'italiano e il tedesco.6)
(9/sexies) Ai fini di cui ai commi 9/ter, 9/quater e 9/quinquies si intendono titoli di studio universitari di primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale; ove ricorrono le condizioni di cui ai commi 9/bis, 9/ter e 9/quater, è rilasciato il corrispondente attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 6)