Pubblicato nella G.U. 27 agosto 1974, n. 223.
(1) Con decorrenza del 1° gennaio 2000 è delegato alle Province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria. Per l'esercizio di tali funzioni si applica quanto disposto dall'articolo 16, secondo e terzo comma.
(2) Le Province predispongono piani pluriennali concernenti la gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli investimenti per la realizzazione di nuove opere idrauliche di prima e seconda categoria. Tali piani sono predisposti secondo gli eventuali indirizzi programmatici del Ministero dei lavori pubblici ed individuano gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi e i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e il Presidente della Provincia interessata. Tali piani valgono anche quale piano annuale di coordinamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.5)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.