Pubblicato nella G.U. 27 agosto 1974, n. 223.
(1) Per le opere di competenza statale nella regione Trentino-Alto Adige i compiti della regione e del suo presidente, previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, sono attribuiti alle province di Trento e Bolzano e rispettivi presidenti.19)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
L'art. 39 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 227.