Pubblicato nella G.U. 27 agosto 1974, n. 223.
(1) Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente decreto le Province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, applicano la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilità, di attività contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale.16)
L'art. 19/bis è stato inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.