Pubblicato nella G.U. 27 agosto 1974, n. 223.
(1) I provvedimenti di accertamento dei limiti dei demanio idrico provinciale, ivi comprese le spiagge lacuali, emanati in conformità alla disciplina legislativa provinciale, costituiscono titolo per le conseguenti operazioni di intavolazione e di voltura catastale dei medesimi beni a favore della Provincia. L'intavolazione e la voltura catastale sono effettuate a cura della Provincia medesima.7)
L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.