Pubblicato nella G.U. 27 agosto 1974, n. 223.
(1) Salvo diversa disposizione di legge provinciale, la disciplina inerente la polizia idraulica non si applica alle acque pubbliche acquisite al demanio idrico provinciale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non comprese nell'elenco delle acque pubbliche o nei relativi elenchi suppletivi delle Province di Trento e Bolzano o non intavolate al demanio idrico provinciale.6)
L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.