(1) La commissione provinciale istituita con legge provinciale ai sensi dell'articolo 9, punto 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, eserciterà le funzioni delle commissioni di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni nonché il controllo di legittimità. sugli atti di cui al primo comma dell'articolo precedente dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, delle sezioni zonali, comunali e frazionali, ove non esistano le commissioni comunali di cui al precedente articolo, nonché sugli atti di avviamento al lavoro in materia di assunzioni obbligatorie di invalidi ed altri aventi diritto.
(2) Contro le deliberazioni della commissione provinciale in materia di classificazione professionale dei lavoratori, del loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo, è dato ricorso alla Provincia.
(3) Contro i provvedimenti di annullamento adottati dalla commissione provinciale nell'esercizio della attività di controllo di cui al primo comma, sono ammessi normali rimedi giurisdizionali.
(4) Avverso le deliberazioni della commissione provinciale sulle materie indicate alle lettere b) e c) dell'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è dato ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.