(1) Il personale della sede RAI di Bolzano incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina deve appartenere rispettivamente al gruppo linguistico tedesco e ladino.
(2) Si considera incaricato dei programmi il personale delle sezioni programmi che ha funzioni di ideazione, scelta ed organizzazione della produzione, quello tecnico addetto alle riprese e l'operatore di ripresa cinematografica, nonché quello giornalistico.
(3) I collaboratori per l'esecuzione dei programmi sono rispettivamente di lingua tedesca o ladina salvo che esigenze dei programmi stessi richiedano diversamente.
(4) Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a richiesta, informa la Provincia di Bolzano dello stato di osservanza delle norme di cui ai commi precedenti.
(5) Il coordinatore responsabile dei programmi, in lingua tedesca, previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è nominato dalla RAI d'intesa con la Provincia e, d'intesa tra i due enti, può essere revocato.
(6) Con la qualifica di dirigente, il coordinatore formula proposte di spesa per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente, coordina la predisposizione degli schemi dei programmi stessi e sovraintende alla esecuzione dei programmi una volta approvati curando l'osservanza dei criteri e delle direttive che in proposito siano state emanate.
(7) Deve inoltre appartenere al gruppo linguistico tedesco il personale che, con le stesse qualifiche, è addetto a Roma nella redazione del telegiornale in lingua tedesca (Tagesschau) e nel servizio dei programmi televisivi per l'Alto Adige.