(1) Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato per quanto concerne l'esportazione e l'importazione dei beni soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni. Nel rispetto della legislazione statale e comunitaria in materia, sono di competenza delle Province di Trento e di Bolzano le funzioni relative a:
- l'esportazione temporanea, anche per motivi di studio o di restauro, negli Stati appartenenti all'Unione europea dei beni culturali sui quali si esercita la competenza delle Province;
- l'importazione temporanea, limitatamente ai territori delle rispettive Province autonome, di beni culturali da Stati appartenenti all'Unione europea per manifestazioni, mostre o esposizioni organizzate da o cui partecipano la Provincia o suoi Enti funzionali, ovvero per motivi di studio o di restauro.
(2) La data di spedizione o di arrivo, nonché di restituzione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, sono preventivamente comunicate al Ministero per i beni e le attività culturali.
(3) Tuttavia, quando si tratti di beni conservati nel territorio delle due province, le denunzie relative vanno comunicate, a cura del Ministero della pubblica istruzione, alla Provincia competente per territorio, cui spetta la prelazione nell'acquisto, entro il termine e con le modalità previste dall'articolo 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come sostituito dall'articolo 4 del decreto- legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 487.
(4) Scaduto infruttuosamente tale termine, resta ferma la facoltà di acquisto di questi beni da parte del Ministero della pubblica istruzione, da esercitarsi entro i successivi due mesi.
(5) L'esportazione temporanea dei beni conservati nel territorio delle due province e ammessi al pubblico godimento può essere concessa solo previo nulla osta della Provincia interessata, diretto ad impedire che l'esportazione pregiudichi le iniziative in atto o in programma per la tutela e la valorizzazione dei beni medesimi.5)