(1) Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, escluso l'articolo 1213) , e i titoli I, VI, VIII, escluso l'articolo 39, IX, X, XII, cap. 1° e 2°, escluso l'articolo 57, 3° e 5°, XIII, escluso l'articolo 68, XV, XVI del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.