Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 31 marzo 1973, n. 84.
(1) La spesa per gli assegni spettanti ai commissari del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio è a carico del bilancio dello Stato.
(2) Tutte le spese relative alla rappresentanza del Governo nella regione sono inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.