Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 31 marzo 1973, n. 84.
(1) Ai commissari del Governo spetta il trattamento economico del prefetto di 1 classe ed è assegnato un alloggio di servizio.6)
L'art. 34 è stato modificato dall'art. 1 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 688.