Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 31 marzo 1973, n. 84.
(1) Le leggi della Regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni spettanti all'autorità giudiziaria.