Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 31 marzo 1973, n. 84.
(1) L'Ufficio italiano dei cambi tiene il computo delle valute provenienti da esportazioni all'estero di merci originarie della regione o prodotte nella stessa, nonché delle valute impiegate per dirette importazioni di merci dall'estero destinate alla regione.
(2) La quota parte dell'eventuale differenza attiva di cui all'articolo 86 dello statuto è determinata, alla fine di ogni anno, d'accordo tra il Governo e la Regione.