Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 31 marzo 1973, n. 84.
(1) La facoltà della Regione di autorizzare operazioni di scambio di prodotti con l'estero, prevista dall'articolo 85 dello statuto, è esercitata sulla base di accordi stabiliti tra il Governo e la Regione, tenute presenti le necessità dell'economia regionale.