Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 31 marzo 1973, n. 84.
(1) Nei casi in cui sia prevista l'intesa o la partecipazione di organi regionali o provinciali alle decisioni di organi governativi, l'iniziativa è assunta dal Presidente del consiglio dei Ministri, quando si tratti di partecipazione al Consiglio dei Ministri, o dal Ministro competente negli altri casi.