Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
(1) L’articolo 51 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 51 (Norme transitorie)
1. Salvo quanto disposto dai punti 6 e 11 dell’allegato A, le disposizioni di modifica al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, si applicano soltanto alle domande presentate per la prima volta ed a tutte le domande presentate dopo la scadenza della domanda precedente, aventi ad oggetto la stessa prestazione.”