(1) L'omesso o il ritardato pagamento della tassa automobilistica provinciale comporta l'applicazione della sanzione tributaria prevista all'articolo 21octies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, oltreché, per ogni semestre maturato, l'applicazione degli interessi moratori semestrali calcolati nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modifiche, a decorrere dalla data successiva all'ultimo giorno utile per la regolare effettuazione del pagamento.
(2) Se, prima della contestazione della violazione da parte degli organi competenti, il contribuente regolarizza l'omesso o il ritardato pagamento della tassa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21septies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche.
(3) Non si procede all'irrogazione delle previste sanzioni e, in taluni casi, nemmeno all'applicazione degli interessi, qualora il mancato o non corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria sia da imputare a errori di aggiornamento degli archivi informatici, oppure qualora trovi applicazione il principio della tutela dell'affidamento ai sensi della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modifiche.
(4) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 21quater a 21terdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche.