(1) La Provincia potrà attivare, per l'assolvimento della tassa, le seguenti modalità di versamento:
- versamento diretto presso gli sportelli del tesoriere provinciale;
- versamento a mezzo di bollettino di conto corrente postale prefincato per il versamento eseguito in autotassazione;
- versamento a mezzo di bollettino di conto corrente postale premarcato inviato dalla Provincia direttamente al domicilio del contribuente;
- versamento tramite gli intermediari della riscossione di cui al comma 2;
- versamento con sistemi di pagamento elettronico autorizzati dalla Giunta provinciale;
- versamento a favore di soggetti terzi individuati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 11, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
(2) Gli intermediari autorizzati alla riscossione della tassa sono, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, i soggetti individuati dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(3) Per i versamenti automatizzati presso gli uffici postali, la Provincia stipula apposita convenzione con le Poste Italiane S.p.A. per stabilire le modalità di acquisizione dei dati informativi del contribuente, le penali a garanzia del corretto svolgimento dei servizi, nonché per il collegamento in via telematica con l'archivio automobilistico provinciale e per la prestazione di ulteriori servizi.
(4) Per la riscossione della tassa a mezzo di intermediari della riscossione ai sensi del comma 1, lettere d) ed f), la Provincia stipula apposita convenzione con gli stessi, al fine di disciplinare le relative condizioni, nonché la periodicità e le modalità di riversamento a favore della Provincia delle somme riscosse, oltre alle forme di garanzia e alle modalità di collegamento in via telematica con l'archivio automobilistico provinciale.
(5) I soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente un'attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, del proprietario, la residenza, l'importo versato con la relativa data di versamento e la data di scadenza del pagamento della tassa.