(1) Il patrimonio immobiliare è costituito da edifici e terreni siti sul territorio nazionale, nonché da edifici localizzati all’estero.
(2) Il valore del patrimonio immobiliare è pari al valore catastale rivalutato, utilizzato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), anche nel caso in cui questi beni siano esenti da ICI; in mancanza del valore ai fini ICI si applicano le medesime modalità previste per il calcolo della base imponibile ICI per un bene analogo.
(3) Il valore degli edifici localizzati all’estero è pari al valore convenzionale di € 550,00 a metro quadro netto; tale importo è aggiornato dalla Giunta provinciale ogni due anni, anche fissando valori diversi in relazione alle differenti aree geografiche.
(4) Il valore dei beni gravati da usufrutto è ripartito tra il titolare del diritto reale e il nudo proprietario, in relazione alla durata del diritto ed all’età del più giovane titolare beneficiario, nelle percentuali di seguito indicate:
Età del/della titolare del diritto reale di godimento (in anni)
Quota patrimonio del/della nudo/aproprietario/a
da 0 a 20
5%
da 21 a 30
10%
da 31 a 40
15%
da 41 a 45
20%
da 46 a 50
25%
da 51 a 53
30%
da 54 a 56
35%
da 57 a 60
40%
da 61 a 63
45%
da 64 a 66
50%
da 67 a 69
55%
da 70 a 72
60%
da 73 a 75
65%
da 76 a 78
70%
da 79 a 82
75%
da 83 a 86
80%
da 87 a 92
85%
da 93 a 99
90%
oltre 99
95%