(1) In particolari situazioni di difficoltà della persona o dell’impresa, tali da compromettere la possibilità di produrre un reddito almeno pari a quello risultante dai correttivi di cui agli articoli 14, 15, e 16, si considera il reddito dichiarato. La Giunta provinciale definisce tali situazioni particolari, alle quali non si applicano i correttivi.