(1) La quota base è la somma in denaro fissata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all’alimentazione, all’abbigliamento e all’igiene della persona.
(2) La quota base è fissata, a far tempo dall’entrata in vigore del presente regolamento, in euro 408,00 mensili. 2)
(3) La quota base mensile è aggiornata annualmente dalla Giunta provinciale, tenendo conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata nel territorio provinciale.